Bonus facciata

Ultima modifica 12 febbraio 2024

L’articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone: “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che: “Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’agenzia precisa inoltre che “L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”

La Regione Emilia Romagna ha chiarito, con apposito parere, che le zone A e B descritte dal D.M. n.1444/1968, vanno individuate, nella strumentazione urbanistica vigente, in quelle aree che corrispondono agli agglomerati storici e quelle che costituiscono nel loro complesso il territorio urbanizzato consolidato. Pertanto per agevolare l’autocertificazione dei requisiti localizzativi degli immobili si mettono a disposizione le tavole del vigente RUE, nelle quali è stato evidenziato il territorio urbanizzato (campitura rossa nelle tavole di seguito allegate e consultabili), che, ai fini del bonus facciate, è assimilabile alle zone A e B del D.M. n.1444/1968.

E’ possibile richiedere all’amministrazione comunale un “Certificato di destinazione urbanistica (CDU)” specificando per Bonus facciate.


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