Autorizzazione unica ambientale AUA

Ultima modifica 13 febbraio 2024

Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R n.59/2013 relativo alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Il decreto prevede che i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui all’articolo 3 del D.P.R n.59/2013 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.
I titoli abilitativi in materia ambientale rientranti nell’A.U.A, di seguito elencati sono:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. n.152/2006 smi;
b) comunicazione preventiva di cui all’art.112 del D.Lgs. n.152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/2006 smi;
d) autorizzazione generale di cui all’art.272 del D.Lgs. n.152/2006 smi;
e) comunicazione o nulla osta di cui all’art.8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt.215 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 smi.

L’autorità competente alla formazione dell’A.U.A. è la Provincia, mentre lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato come l’unico punto di accesso per il richiedente, è l’organo che riceve l’istanza e che rilascia il provvedimento  in 90 giorni ovvero in 120 giorni ove previsto.
Dal 13 giugno 2013 la domanda di A.U.A. deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), così come indicato all’art.4 del D.P.R n.59/2013. Il medesimo articolo fissa anche i tempi e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione. La richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di solo uno dei sette titoli abilitativi di cui all’articolo 3 del decreto, fa scattare la procedura A.U.A.
È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.
In attesa di un modello definitivo da parte del Ministero dell’Ambiente è stato predisposto un modello provvisorio  (agg.17/10/2013) per la presentazione delle domande A.U.A a cui dovranno essere allegate le documentazioni tecniche già previste nella modulistica settoriale disponibili sul sito, mentre per eventuali altri titoli non in scadenza e non oggetto di modifica sarà sufficiente citarne gli estremi e fleggare l’apposita casella.
L’A.U.A dunque sostituirà tutte le autorizzazioni ambientali indicate  nel modello, portandole ad una durata pari a 15 anni.


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