Riduzione della base imponibile per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Servizio attivo

Ultima modifica 7 aprile 2024

Riduzione base imponibile del 50% per il calcolo dell’imposta.

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A chi è rivolto

Ai cittadini interessati

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Descrizione

L'articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

a) (…);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
La riduzione della base imponibile è stata disciplinata dall'articolo 5 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, al quale si rimanda per le definizioni e le modalità di dettaglio.
Stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo
Secondo l'articolo 5, comma 3, del Regolamento IMU vigente, l'attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi.
L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile, dalla data d'inizio dei lavori, va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come previsto dall'art. 1, comma 746, legge n. 160/2019.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.
Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.


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Come fare

Il contribuente tenuto al versamento dell'IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma e dal vigente Regolamento, può presentare all'Ufficio la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),completa della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti suddetti, attestante le condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l'apposito modello.
Successivamente il personale dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio.
Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

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Cosa serve

  • Dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),completa della documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti suddetti
  • documento d’identità del richiedente
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Cosa si ottiene

Riduzione della base imponibile IMU del 50%.

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Tempi e scadenze

La validità della riduzione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

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