Convivenza di fatto

Servizio attivo

Ultima modifica 8 aprile 2024

La costituzione della convivenza di fatto è stata introdotta in data 5 giugno 2016 con l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a coppie di persone maggiorenni (anche dello stesso stesso) di cittadinanza italiana o straniera, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza morale e materiale che sono:

  • residenti nel Comune di Casalgrande, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nello stesso stato di famiglia;
  • uniti da rapporti di parentela, affinità o adozione, o se anche uno solo di loro sia legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile. Non possono costituire una convivenza di fatto i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all’AIRE.
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Descrizione

La convivenza di fatto può estinguersi per:
1. matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
2. decesso del convivente;
3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, costituendo un unico stato di famiglia nella stessa abitazione.
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d'ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate)

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all'altro componente una comunicazione. La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione direttamente allo sportello anagrafe, muniti di un documento di identità.

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Come fare

Per rendere la dichiarazione è necessario che entrambi gli interessati sottoscrivano il modulo “dichiarazione di convivenza di fatto” , allegando le copie dei loro documenti di identità.

Tale dichiarazione può essere consegnata di persona allo sportello, anche senza un appuntamento oppure inviata tramite e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.casalgrande.re.it

I richiedenti di nazionalità straniera, il cui stato civile non risulti definito nel sistema anagrafico della popolazione residente, dovranno consegnare la dichiarazione e un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità competenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere legalizzata in Prefettura.

Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968."

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Cosa serve

Il modulo “dichiarazione di convivenza di fatto” , compilato e sottoscritto da entrambi gli interessati.

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Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto.
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti:

  1. gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  2. in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  3. il potere di rappresentanza: in caso di malattia, che comporta incapacità di intendere e di volere, ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
    NOTA BENE: Il potere di rappresentanza deve essere attribuito in forma scritta oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
  4. in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, l’altro ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  5. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
  6. una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato se il convivente di fatto presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;
  7. la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente;
  8. gli stessi criteri risarcimento del risarcimento del danno al coniuge superstite nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo;
  9. in caso di cessazione della convivenza, il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
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Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione di convivenza di fatto, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dalla richiesta, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di rigetto, la convivenza di fatto si considererà confermata.

Per coloro che intendano trasferirsi da altro Comune o se già residenti a Casalgrande, trasferirsi ad altro indirizzo, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla dichiarazione di cambio residenza secondo le modalità già previste per tali procedure.

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Condizioni di servizio

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