Iscrizione all'albo dei giudici popolari

Servizio attivo

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello: per ognuna è formata una lista per i giudici popolari ordinari e supplenti.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

I requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
  • buona condotta morale; giudici popolari ordinari
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; 
  • titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, per i giudici popolari di Corte d’assise d’Appello.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione. 

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Descrizione

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).

L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

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Come fare

Le iscrizioni sono aperte ogni due anni (anni dispari) e devono essere presentate entro il 31 luglio.

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Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione all'albo o registro tenuto dall'Amministrazione. L'Ufficio Elettorale provvederà d'ufficio all'iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di tutti i cittadini residenti che nell'anno hanno compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dalla legge, sopra specificati (artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287). 

Gli elenchi formati saranno poi trasmessi al Presidente del Tribunale competente per territorio che convocherà apposita commissione che gli unificherà componendo:

  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise;
  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise d’Appello.

Gli elenchi definitivi saranno poi trasmessi ai Comuni che li pubblicano mediante affissione all’albo pretorio dandone opportuna comunicazione ai cittadini affinchè ogni cittadino possa ricorrere alla Corte di Appello per le omissioni, le cancellazioni e le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio degli elenchi. Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Tribunale, dal quale deve essere immediatamente trasmesso a quella della Corte di Appello. 

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Tempi e scadenze

Ogni due anni (anno dispari) il Sindaco, nel mese di aprile, invita con pubblico manifesto (pubblicazione all'Albo Pretorio) coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere l'iscrizione entro il mese di Luglio. 

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Condizioni di servizio

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Più informazioni su

N.B.: L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ciò significa che non è possibile richiedere la cancellazione dall'Albo come espressamente stabilito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 287/1951. Coloro che sono inclusi negli albi però, in caso di sorteggio e convocazione, ai sensi dell'art. art. 25, commi primo e terzo della legge n. 287/1951, hanno la facoltà di chiedere la dispensa dall’incarico, presentando una motivata e documentata richiesta al Presidente del Tribunale, come previsto dal quarto comma dello stesso art. 25.

Se un cittadino viene a risiedere a Casalgrande, dopo il compimento del 31° anno, viene cancellato dagli albi dei Giudici Popolari del Comune di provenienza e vuole essere iscritto nei relativi Albi del Comune di Casalgrande deve inoltrare all'Ufficio Elettorale (indirizzo email: elettorale@comune.casalgrande.re.it ), unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, un apposito modulo entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno dispari. 

COME-SI-DIVENTA-GIUDICE-POPOLARE_ALTRE-INFO 

Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2024, 14:28

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