Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che intendono riconoscere un figlio precedentemente o successivamente alla nascita dello stesso
Descrizione
La dichiarazione di riconoscere un figlio deve essere alternativamente formalizzata:
• nell’atto di nascita;
• in una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Sato Civile;
• in un atto pubblico (ad es. redatto da un notaio);
• in un testamento (in tal caso avrà effetto dal momento della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato).
• in una domanda presentata al Giudice Tutelare.
Una volta effettuato, il riconoscimento è irrevocabile (art. 256 c.c).
In mancanza di riconoscimento il neonato viene indicato allo Stato Civile come figlio di genitori ignoti. In questo caso l’Ufficiale di Stato Civile provvederà ad informare il Tribunale per i Minorenni, per i provvedimenti inerenti all’adozione, nonché il Giudice Tutelare.
Come fare
Il cittadino che ha intenzione di operere il riconoscimento di un figlio presso il Comune di Casalgrande, non deve richiedere un appuntamento, ma recarsi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
Il riconoscimento può essere effettuato:
- Prima della nascita (riconoscimento di un figlio nascituro): effettuato dalla sola madre oppure congiuntamente da entrambi i genitori. Non è consentito il riconoscimento del figlio non ancora nato da parte del solo padre. Il padre potrà effettuarlo solo dopo il riconoscimento da parte della madre e la prestazione del suo consenso.
- Al momento della nascita: vedi la pagina dedicata DICHIARAZIONE DI NASCITA
- Dopo la nascita: in qualsiasi momento, il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore può essere riconosciuto dall'altro genitore e il bambino dichiarato come figlio di ignoti può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori, rispettando i vincoli sotto indicati.
Cosa serve
- Certificato medico che attesti lo stato di gravidanza per riconoscimenti prima della nascita.
- Certificato di capacità al riconoscimento rilasciato dal Consolato dello stato di appartenenza in Italia e debitamente legalizzato dalla Prefettura quando chi vuole operare il riconoscimento è cittadino straniero.
- Consenso scritto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio se quest’ultimo è minore di 14 anni;
- Assenso scritto del figlio che viene riconosciuto, se quest’ultimo ha compiuto i 14 anni.
- Autorizzazione del giudice in caso di figli incestuosi, di mancato consenso dell’atro genitore o di genitore che non abbia compiuto i 16 anni."
Cosa si ottiene
Il minore che viene riconosciuto acquisisce lo status giuridico di figlio e il genitore che lo ha riconosciuto assumee tutti i diritti e doveri connessi alla responsabilità genitoriale.
EFFETTI SUL COGNOME
- Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
- Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre: se il figlio è minore questa decisione viene presa dal Giudice, su istanza dei genitori, previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento (ai sensi dell’art. 262 del c.c.).
- Se il figlio non viene riconosciuto il nome e il cognome gli vengono attribuiti dall’Ufficiale dello stato civile e, nel caso in cui sia riconosciuto solo in età adulta, ha il diritto di mantenere il nome che gli era stato attribuito.
Tempi e scadenze
Una volta richiesto l’appuntamento per effettuare un riconoscimento, l’atto viene redatto entro 30 giorni. Non ci sono scadenze, il riconoscimento di un figlio può essere effettuato in qualunque momento.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2024, 16:23